STATUTO DEL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO

approvato dall’assemblea del giorno 30 marzo 2016

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E’ costituita con sede in Bergamo via Corridoni, 26/a, un’associazione non avente fini di lucro denominata Gruppo Cinofilo Bergamasco ed è operante in Provincia di Bergamo.
Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziare l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi.
L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Lombardia.

ART. 2           

Per il conseguimento dei fini di cui sopra il Gruppo:

  1. propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzi detti;
  2. L’Associazione è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI;
  3. L’Associazione ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all’ENCI supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale. 

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

ART. 3

Possono essere soci del Gruppo Cinofilo Bergamasco tutti i cittadini italiani e della Comunità Europea, che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento italiano e delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti da presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio. 

ART. 4

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti del Gruppo ed in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultimo sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.
Il Consiglio potrà nominare soci onorari, senza alcun diritto di voto in assemblea, coloro  che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse. 

ART. 5

La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. 

ART. 6           

L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute al Gruppo dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi. 

ART. 7

L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni  entro il 31 ottobre.

ART. 8

La qualità di socio si perde:

  1. per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7
  2. per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno
  3. per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ART. 9

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI

ART. 10

Sono organi del Gruppo:

  1. l’Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Comitato dei Probiviri
  5. il Collegio Sindacale;

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 11

L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe, corredate di fotocopia di un valido documento d'identità del delegante, debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Non è ammesso il voto per posta.

ART. 12

L’assemblea generale di soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’assemblea generale dei soci delibera a maggioranza di voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART. 13

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di Marzo per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio direttivo, il collegio dei sindaci od almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 

ART. 14

L’Assemblea ha il compito di deliberare:

  1. sul programma generale della associazione
  2. sulla elezione delle cariche sociali
  3. sul rendiconto economico-finanziario
  4. sulle modifiche dello Statuto
  5. sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista dall’art.4
  6. su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre, all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri eletti dall’Assemblea dei soci .
I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri cosi eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi  hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.
La candidatura deve essere proposta almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea a mezzo raccomandata A.R., a mano, o P.E.C. inviata alla sede sociale e sottoscritta. 

ART. 16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei Soci; tra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.
Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri, il segretario ed il cassiere  possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente, o qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
 

IL PRESIDENTE 

ART. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni cosi adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:

  • di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
  • di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario anche non consigliere purchè socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Il patrimonio della Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili
  2. dalle somme accantonate
  3. da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo

Le entrate della Associazione sono costituite:

  1. dalle quote annuali versate dai soci
  2. dagli eventuali contributi concessi da enti e persone
  3. dalle attività di gestione
  4. da qualsiasi altro provente pervenuto a qualsiasi titolo

ART. 21

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statuaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge e dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

ART. 23

Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Gruppo Cinofilo Bergamasco nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Gruppo Cinofilo Bergamasco sono appellabili avanti alla Commissione di disciplina di seconda istanza dell’Enci mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Bergamasco è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale tra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del collegio dei probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito fino alla prima riunione dell’assemblea che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni, dopo aver sentito il Presidente del Gruppo. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio del Gruppo Cinofilo Bergamasco sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.Il Gruppo Cinofilo Bergamasco ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’Enci.

SCIOGLIMENTO 

ART. 24

La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge. 

VARIE 

ART. 25

Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite. 

ART. 26

Il presente statuto dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’assemblea, devono essere comunicate all’Enci, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

ART. 27

L’Associazione riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

ART. 28

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Firmato: Bonacina Giuseppe

 

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